Il D.Lgs. 171 del 18/7/2005 (Codice della nautica da Diporto) ha confermato la possibilità dell’impiego a fini commerciali dell’unità da diporto qualora la stessa sia:
Oggetto di locazione o noleggio (charter);
Utilizzata per l’insegnamento della navigazione da diporto (scuola di vela);
Utilizzata come unità di appoggio per praticanti subacquei a scopo sportivo o ricreativo (c.d. attività di “diving”).
In questa tipologia di impiego dell’unità da diporto (“a fini commerciali”), la durata del contratto di leasing nautico non è più vincolante per la deducibilità dei canoni in capo all’Utilizzatore. L’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria (No IAS Adopter) li deduce, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, secondo quanto disposto dall’art. 102 del T.U.I.R. (“… non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2 dell’art. 102DPR 917 del 1986 (T.U.I.R), in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa…”).
I canoni e il valore di riscatto potranno essere considerati non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 (condizione che dovrà essere verificata per ciascun periodo d’imposta) se l’imbarcazione avrà effettuato un numero di viaggi in alto mare (ovvero oltre le 12 miglia marine) in misura superiore al 70 per cento del numero dei viaggi complessivi effettuati, esclusi gli spostamenti fra cantieri o porti per motivi tecnici. Questa particolare tipologia d’impiego dovrà essere annotata nei Registri di Iscrizione e sulla Licenza di Navigazione.
In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) è stato emanato dall’Agenzia delle Entrate il Provvedimento Direttoriale Prot. N. 151377 del 15 giugno 2021 con il quale è stato reso pubblico il modello di dichiarazione da rendere da parte degli utilizzatori per la necessaria attestazione dell’utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni adibite alla navigazione in alto mare (quadro B), ai fini della non imponibilità IVA, ai sensi dell’articolo 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Con la dichiarazione, l’utilizzatore certifica che nel periodo di imposta più del 70 per cento del numero di viaggi sono stati effettuati in alto mare. L’utilizzatore che dichiara una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verifica, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare.
La dichiarazione, da presentare per ciascun anno di durata del contratto di locazione finanziaria, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.
Per fruire della non imponibilità IVA sui canoni del contratto di locazione finanziaria, l’Utilizzatore trasmette gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione alla società concedente per vedersi riconoscere in fattura il regime IVA di non imponibilità.
Il provvedimento direttoriale stabilisce poi che le dichiarazioni possono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 luglio 2021 e i cui effetti si manifestano nelle fatture la cui data decorre dal 14 agosto 2021, sessantesimo giorno successivo all’adozione del predetto provvedimento (come stabilito dall’art. 1 co. 712 della L. n. 178/2020).