Un credito d’imposta per chi investe nelle regioni del Mezzogiorno, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo produttivo nelle aree.

Il credito d’imposta ZES Unica sostiene gli investimenti nelle strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, favorendo nuovi impianti, ampliamenti e modernizzazione delle attività esistenti. Per gli investimenti in leasing finanziario, Credemleasing predispone un’apposita appendice contrattuale con obbligo di riscatto, così da rendere l’operazione coerente con i requisiti della misura.

Prodotti leasing ammessi

  • Leasing Strumentale: SÌ
  • Leasing Immobiliare: SÌ, fino ad un massimo del 50% dell’investimento.
  • Leasing Auto/Veicoli: NO, esclusi mezzi di trasporto standard.
  • Leasing Nautico: NO

Investimento minimo
200.000 euro, con mantenimento dell’attività nella zona ZES per almeno 5 anni

FAQ sulla singola agevolazione

Per gli investimenti effettuati nel 2026, la comunicazione delle spese ammissibili deve essere inviata inderogabilmente dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 sul portale dell’Agenzia delle Entrate. La misura prevede una soglia minima di investimento pari a 200.000 euro e l’impegno di mantenere l’attività nella zona ZES per almeno cinque anni successivi al completamento del progetto.

, la cumulabilità è prevista, ma con regole specifiche.
La Nuova Sabatini è pienamente cumulabile.
L’Iperammortamento 2026 è compatibile, a condizione che la base di calcolo della maggiorazione venga determinata al netto del credito ZES già ricevuto.
Per la Transizione 5.0, in linea generale, non è ammesso il cumulo diretto sul medesimo costo.
In ogni caso, anche con la garanzia MCC, il totale delle agevolazioni non può superare il 100% del costo del bene o l’intensità massima di aiuto prevista dalle discipline europee.

Sì. Sì. Per gli investimenti in leasing, la normativa richiede che l’utilizzatore eserciti sin dall’origine l’opzione d’acquisto dei beni, con effetti al termine del periodo di locazione finanziaria.
Credemleasing predispone per questo un’appendice contrattuale dedicata, da sottoscrivere con firma digitale, che formalizza l’obbligo di esercizio del riscatto nella formula “ora per allora”.

Il leasing immobiliare, compreso il leasing costruendo, è ammesso, ma l’investimento in terreni e fabbricati non può superare il 50% del valore totale del progetto (la restante parte deve riguardare macchinari o attrezzature).
Per gli immobili preesistenti, l’acquisto è ammissibile solo se rientra in un progetto di investimento iniziale (es. creazione di un nuovo stabilimento o ampliamento); se invece l’immobile è già utilizzato o locato dall’impresa richiedente, l’operazione non è agevolabile (in linea con la Risposta n. 310/2023 dell’Agenzia delle Entrate), perché il passaggio da locazione semplice a leasing finanziario non integra un nuovo “investimento”.

No. Secondo il combinato disposto della normativa ZES e dell’art. 109 del TUIR, per i beni mobili, l’investimento si considera effettuato e ultimato alla data della consegna o spedizione del bene, comprovata dalla firma del verbale di consegna e del DDT entro il termine previsto.
Il pagamento delle fatture al fornitore da parte della società di leasing può quindi avvenire anche successivamente, senza pregiudicare l’agevolazione, fermo restando il rispetto di eventuali vincoli previsti da altre misure abbinate (ad esempio, l’obbligo di saldo entro 30 giorni dal collaudo per la Nuova Sabatini).